Premessa

Il presidente della commissione per la Commissione ministeriale per la riforma delle procedure concorsuali, Renato Rordorf, ha consegnato al Ministro della Giustizia la bozza delle relazioni, articolo per articolo, ai due decreti legislativi integranti l’attuazione della delega di cui alla i. 155 del 2017, una riguardante il codice della crisi e dell’insolvenza, che è stato sottoposto ad un piccolo intervento di revisione di carattere prettamente redazionale, ed altra riguardante le modifiche al codice civile, il cui testo è rimasto inalterato.

La sezione 1 tratta dei presupposti e dell’inizio della procedura e nello specifico:

  • l’art. 89 del concordato in continuità e di quello liquidatorio;
  • l’art. 90 dei presupposti per l’accesso alla procedura. In particolare il comma 2 prevede la necessità che a corredo della proposta sia presentato un piano delle attività finalizzato all’attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione  e con presenti i requisiti richiesti dal piano ( art. 92 ).

Si precisa che nel solo caso di prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta il piano deve contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, in quanto se la continuità è indiretta (es. affitto d’azienda) ciò che rileva è la capacità del soggetto terzo che gestisce l’azienda  di onorare le obbligazioni assunte.

Viene altresì confermata la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell’impresa interessata alla proposta, nonché

La possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.

La suddivisione dei creditori in classe

E’ prevista come facoltativa, ma l’art. 90 ne prevede l’obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori  che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all’esito del concordato:

  • creditori privilegiati dei quali non si previsto l’integrale pagamento,
  • o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell’art. 91 ( moratoria ) e a seconda dell’oggetto della garanzia,
  • creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali del pari non sia previsto l’integrale pagamento,
  • creditori che vengono soddisfatti anche in parte con unità diverse dal denaro,
  • creditori titolari di garanzie prestate da terzi,
  • creditori proponenti il concordato e parti ad esse correlate,
  • creditori postergati.

Viene infine  confermata la possibilità del trattamento differenziato a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione .

Nel quarto comma viene ribadita la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca  purchè in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato di liquidazione dei beni o diritti sui quali persiste la causa di prelazione di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato dal professionista. Viene precisato che tale valore deve essere decurtato dal presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali.

Transazione fiscale

L’art. 93 riproduce la formulazione dell’art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n.232 e disciplina i limiti entro i quali possono essere oggetto di proposta concordataria i crediti per tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e per contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatori e relativi accessori nonchè delle modalità di gestione della proposta in relazione a tali crediti.

Il primo comma precisa che la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi può essere avanzata unicamente attraverso le modalità stabilite dalla norma in esame e solo a condizione che la proposta stessa preveda:

  1. la soddisfazione in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato i n caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente;
  2. in ipotesi di credito assistito dal privilegio la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non siano essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno un posizione giuridica e interessi e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie e degli enti gestoridi forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  3. in ipotesi di credito chirografario il trattamento non sia differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;
  4. in caso di previsione del pagamento parziale del credito tributario o contributivo privilegiato la quota di credito degradata al chirografo sia inserita in un’apposita classe.

Il secondo comma impone garanzie particolari per il Fisco in quanto si prevede che una relazione del professionista indipendente prenda posizione sulla convenienza del trattamento proposto rispetto al risultato ottenibile dalla liquidazione giudiziale e che anche il tribunale debba pronunciarsi su tale punto.

Gli ulteriori commi attengono alla disciplina del procedimento confermando quella già vigente .